Le misure di sostegno della Commissione europea alle imprese italiane
La Commissione europea ha approvato oggi, 25 maggio, un regime “ombrello” italiano da 9 miliardi di euro per sostenere l’economia italiana nel contesto dell’emergenza coronavirus. Il regime è stato approvato nell’ambito del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato adottato dalla Commissione il 19 marzo scorso e poi modificato il 3 aprile e l’8 maggio.
“Il regime “ombrello” italiano da 9 miliardi di euro – spiega Margrethe Vestager, Vicepresidente esecutiva responsabile della politica di concorrenza – consentirà alle imprese di tutte le dimensioni di ricevere sostegno dalle regioni, province autonome, altri enti territoriali e Camere di commercio d’Italia. A complemento delle numerose misure nazionali già approvate, il regime aiuterà le imprese italiane a proseguire l’attività in questi tempi difficili e a preservare posti di lavoro. Continuiamo a lavorare a stretto contatto con gli Stati membri per garantire che le misure di sostegno nazionali possano essere attuate in modo tempestivo, coordinato ed efficace, in linea con le norme dell’UE”.
Le misure italiane di sostegno
L’Italia ha notificato alla Commissione, nell’ambito del quadro temporaneo, un regime “ombrello” da 9 miliardi di € a sostegno delle imprese colpite dall’emergenza del coronavirus. Nell’ambito del regime le regioni e le province autonome italiane, altri enti territoriali e le Camere di commercio saranno abilitate a fornire sostegno a imprese di tutte le dimensioni, inclusi lavoratori autonomi, piccole e medie imprese (PMI) e grandi imprese.
Nell’ambito del regime il sostegno pubblico può essere concesso tramite: sovvenzioni dirette, garanzie su prestiti e tassi di interesse agevolati per prestiti; aiuti alla ricerca e allo sviluppo (R&S) relativi al coronavirus, alla costruzione e all’ammodernamento delle strutture per lo sviluppo e test di prodotti attinenti al coronavirus e alla produzione di prodotti correlati, quali vaccini, prodotti medici, trattamenti e dispositivi, disinfettanti e indumenti protettivi, ingredienti farmaceutici attivi e sostanze attive utilizzate per i disinfettanti; sovvenzioni salariali per i lavoratori dipendenti per evitare licenziamenti durante la pandemia di coronavirus.
Il regime mira a sostenere le imprese che incontrano difficoltà a causa della perdita di reddito e della carenza di liquidità derivanti dall’impatto economico della pandemia di coronavirus. In particolare aiuterà le imprese a coprire il capitale circolante immediato o le esigenze di investimento. Il regime sosterrà e promuoverà anche la ricerca e la produzione di prodotti attinenti al coronavirus e aiuterà i lavoratori dipendenti a conservare il lavoro in questi tempi difficili.
La Commissione ha constatato che il regime italiano è in linea con le condizioni stabilite nel quadro temporaneo. In particolare per quanto riguarda le sovvenzioni dirette, gli anticipi rimborsabili, le agevolazioni fiscali e di pagamento, il sostegno non supererà gli 800 000 euro per impresa, come previsto dal quadro temporaneo (o rispettivamente 100 000 e 120 000 € per agricoltura e pesca/acquacoltura). Anche per quanto riguarda le garanzie statali e i prestiti con tassi di interesse agevolati: i) l’importo del prestito sottostante per impresa è limitato a quanto necessario per coprire le esigenze di liquidità ne prossimo futuro; ii) è limitato nel tempo; iii) i premi delle commissioni di garanzia e i tassi di interesse non superano i livelli previsti dal quadro temporaneo; iv) comprende garanzie per assicurare che l’aiuto sia veicolato efficacemente dalle banche o da altri istituti finanziari ai beneficiari che ne hanno bisogno. Per gli aiuti a favore della ricerca e sviluppo relativi al coronavirus: i) l’aiuto è ritenuto necessario per consentire all’impresa di impegnarsi in quest’attività di ricerca e sviluppo; ii) sono rispettate le norme sui costi ammissibili e le categorie di ricerca ammissibili. Invece, per gli aiuti agli investimenti per la costruzione e l’ammodernamento delle strutture di prova e per la produzione di prodotti attinenti al coronavirus: i) l’aiuto è ritenuto necessario per consentire alla società di impegnarsi in tali attività; ii) il progetto d’investimento dev’essere completato entro sei mesi dalla data di concessione dell’aiuto; iii) sono rispettati i costi ammissibili e i criteri di intensità dell’aiuto. Per gli aiuti sotto forma di sovvenzioni salariali per i lavoratori dipendenti al fine di evitare licenziamenti: i) la sovvenzione è concessa a dipendenti che altrimenti sarebbero stati licenziati a causa della sospensione o riduzione delle attività commerciali dovute alla pandemia di coronavirus; ii) la sovvenzione salariale è concessa per un periodo massimo di dodici mesi; iii) la sovvenzione salariale mensile non può superare l’80% della retribuzione lorda mensile. Infine, gli aiuti possono essere concessi solo a società che non fossero in difficoltà già al 31 dicembre 2019.
La Commissione ha concluso che la misura è necessaria, opportuna e proporzionata a quanto necessario per porre rimedio al grave turbamento dell’economia di uno Stato membro in linea con l’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE e con le condizioni stabilite nel quadro temporaneo. La misura è inoltre necessaria, adeguata e proporzionata per combattere la crisi sanitaria e contribuire a soddisfare le esigenze comuni di produzione europea nell’attuale crisi, in linea con l’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE e le condizioni stabilite nel quadro temporaneo. Su queste basi la Commissione ha approvato la misura in quanto conforme alle norme dell’Unione sugli aiuti di Stato.